REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 14                                                               
Operatori                                                                       
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate           
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle           
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori                  
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,               
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali,             
in caso di cessazione o cambiamento di attivita', siano tenuti, in              
base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto               
nella convenzione di cui al comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a                
titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei               
contributi al Comune. Sono fatti salvi i casi di fusione tra                    
operatori che presentino le predette caratteristiche nonche' i casi             
di cessione delle abitazioni, qualora cio' sia consentito dalla                 
convenzione debitamente trascritta nei registri immobiliari e                   
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla               
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla                      
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al                 
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.                        
2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione            
di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprieta'              
sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione            
o loro consorzi, nonche' agli altri soggetti privati, che presentano            
i requisiti di cui all'art. 19.                                                 
3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla                 
locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini                 
previa stipula di apposita convenzione con il Comune.                           
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, concernente             
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e               
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale                     
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le             
associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e              
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita'                   
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma                
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o                      
registrata, prevedono espressamente:                                            
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1)           
assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3)               
beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico;            
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse                   
artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi               
comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30 settembre 1963, n.            
1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con              
esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e               
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui                    
all'articolo 7 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della             
cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca                 
scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da             
fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed           
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo              
modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai           
semi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;                       
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;              
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla           
lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;                
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi           
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita                   
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione              
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre                
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima           
ed unitaria struttura;                                                          
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la             
realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse                 
direttamente connesse;                                                          
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso            
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non            
lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito            
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge           
23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla               
legge;                                                                          
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;                      
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'               
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,             
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla             
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti                  
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le                      
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli             
organi direttivi dell'associazione;                                             
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o             
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione              
non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".                     
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta'                  
sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi                  
relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza                  
sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport                       
dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della             
tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci,                  
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla            
lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:                      
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,            
economiche, sociali o familiari;                                                
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti                    
umanitari.                                                                      
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche            
quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie                             
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti            
o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro           
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del            
comma 2.                                                                        
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si                   
considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le            
attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della                     
assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela,           
promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e                  
storico di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le               
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della                     
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione            
della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita',                     
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti                  
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del DLgs 5                  
febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare                  
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse              
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la             
svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con            
apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17              
della Legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' le attivita' di promozione           
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti                
economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.                   
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le               
attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione,           
sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela            
dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del               
comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai             
commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle                
statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.                   
L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che,            
in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati             
alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto            
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66             
per cento delle spese complessive dell'organizzazione.                          
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di            
avanzi di gestione:                                                             
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati            
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi           
e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per                     
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano                
erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti               
entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,                  
nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente                   
controllato o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in             
ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle                   
attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera             
a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti           
ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro                   
familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico            
modico;                                                                         
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide             
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;                     
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di               
controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso                 
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10                 
ottobre 1994, n. 645 e dal DL 21 giugno 1995, n. 239 convertito dalla           
Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e                       
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa'           
per azioni;                                                                     
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli                    
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in                   
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso            
ufficiale di sconto;                                                            
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi              
superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti             
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.                                
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si                    
applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del            
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle                  
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,                 
accordi o intese.                                                               
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro                 
struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di              
cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri                    
istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di                
Bolzano, le organizzazioni non governativo riconosciute idonee ai               
sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali             
di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui            
all'articolo 8 della predetta Legge n. 381 del 1991 che abbiano la              
base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.             
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli                  
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle           
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate Leggi n. 266           
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 (30) (30/a).                         
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo           
Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di                 
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,               
comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui                  
finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero                        
dell'Interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio                
delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione           
per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi             
enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative              
del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano                 
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo               
20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo              
25, comma 1.                                                                    
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le                 
societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti                    
conferenti di cui alla Legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i              
movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di             
datori di lavoro e le associazioni di categoria.".                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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