REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 13                                                               
Ordinanze contingibili e urgenti                                                
1. In casi di eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della                 
salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della              
Legge n. 447 del 1995, secondo le rispettive competenze, possono                
ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali            
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore,                 
inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti                           
dell'inquinamento acustico.                                                     
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 9 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2)           
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti                                     
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di                
tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il                     
presidente della Provincia, il presidente della Giunta regionale, il            
prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto                    
dall'articolo 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del            
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con            
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a                
speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni                
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate                   
attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta' e'            
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.              
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base            
alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.".                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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