LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 13
Ordinanze contingibili e urgenti
1. In casi di eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della
salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della
Legge n. 447 del 1995, secondo le rispettive competenze, possono
ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali
forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore,
inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti
dell'inquinamento acustico.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo dell'art. 9 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il
presidente della Provincia, il presidente della Giunta regionale, il
prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto
dall'articolo 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta' e'
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base
alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.".