REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
             CAPO I                                                             
Avvio del procedimento e iter istruttorio                                       
          Art. 13                                                               
Conferenza di Servizi                                                           
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda                  
l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del             
procedimento puo' indire una Conferenza di Servizi, ai sensi                    
dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.                      
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge 7            
agosto 1990, n. 241 concernente Nuove norme in materia di                       
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi, e' il seguente:                                                 
"Art. 14                                                                        
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari                
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,                 
l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di                 
servizi.                                                                        
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando                            
l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla             
osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche           
e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,           
avendoli formalmente richiesti.                                                 
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame             
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti                         
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.            
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'Amministrazione o, previa            
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse           
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare             
l'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive                 
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da            
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.                                      
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di                    
consenso, comunque denominati, di competenza di piu' Amministrazioni            
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta            
dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del            
provvedimento finale.                                                           
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la                  
conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici                
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia             
di valutazione di impatto ambientale (VIA).                                     
          Art. 14-bis.                                                          
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di               
particolare complessita', su motivata e documentata richiesta                   
dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un              
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni            
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.            
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla               
data della richiesta e i relativi costi sono a carico del                       
richiedente.                                                                    
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse           
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto                      
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per                   
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le                      
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli                   
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In             
tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,                  
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla             
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse            
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora            
non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi             
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette               
Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni            
e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del             
progetto definitivo, gli atti di consenso.                                      
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si               
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare            
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,                 
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non             
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la           
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta             
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'Autorita' competente alla             
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e              
dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce               
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta Autorita'                  
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,              
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di            
eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla              
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non               
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le                   
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto                  
definitivo, i necessari atti di consenso.                                       
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si               
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni               
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o                  
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle               
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni            
dei privati sul progetto definitivo.                                            
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento           
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,              
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse                       
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto                   
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il                     
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di                    
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori                   
pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di             
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto                
previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive                     
modificazioni.                                                                  
          Art. 14-ter.                                                          
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative                   
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.                
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi             
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via                  
telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa              
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate            
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,                      
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,               
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro            
i dieci giorni successivi alla prima.                                           
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in              
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del           
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni           
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della                  
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare            
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi                    
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai              
sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.                           
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si            
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non              
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo                     
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di               
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni                   
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della                     
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il            
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di           
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di                   
approfondimenti istruttori.                                                     
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la              
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3                  
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16,                
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni                  
preposte alla tutela della salute pubblica.                                     
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di                  
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo             
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'                         
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della                  
stessa.                                                                         
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui                 
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'                   
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato                       
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni               
dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del                 
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso                 
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della                  
conferenza di servizi.                                                          
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una           
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o           
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta            
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del                
provvedimento.                                                                  
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva              
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli                 
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di                 
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni                 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta                  
conferenza.                                                                     
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'               
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della                
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in            
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.                
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i             
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte             
dei soggetti interessati.                                                       
          Art. 14-quater.                                                       
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni,              
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di                    
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di                   
servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a                
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza               
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche                
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.                                    
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della               
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione              
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati                    
dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di             
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle                 
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La                         
determinazione e' immediatamente esecutiva.                                     
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione              
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del                
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione           
e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione                     
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale,                
ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti                     
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli              
organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro            
trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o             
il presidente della Giunta regionale o il presidente della Provincia            
o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di            
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a                 
sessanta giorni.                                                                
4. Quando il dissenso e' espresso da una Regione, le determinazioni             
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono               
adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale                 
interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di                 
invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza                 
diritto di voto.                                                                
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di                
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,                
lettera c-bis) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta                   
dall'articolo 12, comma 2 del DLgs 30 luglio 1999, n. 303.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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