REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 13
Conferenza di Servizi
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda
l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del
procedimento puo' indire una Conferenza di Servizi, ai sensi
dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo degli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge 7
agosto 1990, n. 241 concernente Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e' il seguente:
"Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'Amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento,
avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'Amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle Amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'articolo 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra Amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu' Amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici
giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia
di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
particolare complessita', su motivata e documentata richiesta
dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla
data della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse
da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora
non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi
comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
Amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni
e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del
progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'Autorita' competente alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta Autorita'
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'Amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Art. 14-ter.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del
procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso
termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva
favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli
effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della
conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione
procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati
dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di
conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La
determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale,
ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli
organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro
trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o
il presidente della Giunta regionale o il presidente della Provincia
o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una Regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono
adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale
interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di
invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza
diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2 del DLgs 30 luglio 1999, n. 303.".