REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 13                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed            
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare           
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 13 novembre 2001  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma unico                                                                     
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione, prima delle           
modifiche apportate con Legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3,               
recante Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione, era            
il seguente:                                                                    
"omissis                                                                        
La legge e' promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed           
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.           
Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il                
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in           
vigore non sono subordinate ai termini indicati.                                
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e l'entrata in vigore di una legge           
puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata                
urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta                 
mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                             
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 1446 del 17 luglio 2001; oggetto consiliare n. 1875 (VII                     
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 116 in data 2 agosto 2001;                                           
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari Generali" in sede referente.                              
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 13 del 19              
settembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in              
aula del consigliere Rivi;                                                      
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2001,           
atto n. 50/2001.                                                                
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della             
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la              
deliberazione legislativa n. 50/2001 non e' piu' soggetta al                    
controllo governativo previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 127 della              
Costituzione.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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