REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 13                                                               
Iscrizione alla separata sezione dell'Albo                                      
1. L'iscrizione alla separata sezione dell'Albo dei consorzi e le               
societa' consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese                    
artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge n. 443 del             
1985, e' disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su            
domanda del consorzio o societa' consortile interessato, previo                 
accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte            
dei soggetti associati e delle proporzioni previste al terzo comma              
dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985.                                        
2. I consorzi e le societa' consortili sono iscritti nella separata             
sezione dell'Albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o                   
societa' consortile, delle imprese che li costituiscono e,                      
nell'ipotesi di consorzi o di societa' consortili miste, degli altri            
soggetti associati.                                                             
3. I consorzi e le societa' consortili di cui al presente articolo              
sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alla Commissione le              
modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente                 
all'iscrizione, ivi inclusa la perdita dei requisiti artigiani di una           
o piu' delle imprese associate, nonche' la cessazione del consorzio o           
societa' consortile, ai fini dell'adozione dei conseguenti                      
provvedimenti.                                                                  
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985,                
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 9.           
2) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985,                
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 9.           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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