REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 13
Iscrizione alla separata sezione dell'Albo
1. L'iscrizione alla separata sezione dell'Albo dei consorzi e le
societa' consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese
artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge n. 443 del
1985, e' disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su
domanda del consorzio o societa' consortile interessato, previo
accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte
dei soggetti associati e delle proporzioni previste al terzo comma
dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985.
2. I consorzi e le societa' consortili sono iscritti nella separata
sezione dell'Albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o
societa' consortile, delle imprese che li costituiscono e,
nell'ipotesi di consorzi o di societa' consortili miste, degli altri
soggetti associati.
3. I consorzi e le societa' consortili di cui al presente articolo
sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alla Commissione le
modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente
all'iscrizione, ivi inclusa la perdita dei requisiti artigiani di una
o piu' delle imprese associate, nonche' la cessazione del consorzio o
societa' consortile, ai fini dell'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 9.
2) Il testo del comma 3 dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985,
citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 9.