LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 13
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso
conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare
quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o regionali, al
Comitato regionale per i Servizi Radiotelevisivi (CORERAT).
2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti
funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla
Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 1 e 2 della
Legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 249/97;
c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di
editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;
d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani
di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
e) esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti
di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia
rientrante nel settore delle comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito
regionale e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le
realta' culturali e informative della regione, nonche' sui contenuti
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i
concessionari privati;
i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti
sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle
postazioni emittenti radiotelevisive nonche' degli impianti di
trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
Legge 103/75.
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od
esprimano autonomamente, pareri all'Autorita' o ad altri soggetti in
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del
presente comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria,
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione
e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie
interessanti le comunicazioni.
4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul
sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale,
a supporto delle attivita' della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio
di Presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della
comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di
conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e
nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro
strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato
dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla
comunicazione ed all'informazione.
5. Il Comitato e' organo consultivo della Regione per le attivita' di
cui alla L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le
iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche
regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica
utilita'.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 2
1) Il testo dei n. 1 e n. 2 della lettera a) del comma 6 dell'art. 1
della Legge n. 249 del 1997, citata alla nota all'art. 1, e' il
seguente:
"Art. 1 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
omissis
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle Comunicazioni
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da
approvare con decreto del Ministro delle Comunicazioni, sentiti gli
organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 6 agosto
1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontoriato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero
delle Comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle
da assegnare alle strutture di protezione civile, ai sensi
dell'articolo 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo
nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle
bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della Difesa che
provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della Difesa, l'Autorita' provvede
al previo coordinamento con il medesimo;
omissis".
2) Il testo del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 249 del 1997,
citata alla nota dell'art. 1, e' il seguente:
"Art. 3 - Norme sull'emittenza televisiva
omissis
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse
economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile
1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarieta' del
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in
una emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel
piano presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le
Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Province
autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le
Regioni e con le Province, a tutela delle minoranze linguistiche e in
una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emmittente di cui al
secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2,
commi 6 e 8. L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione,
sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui
deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma,
contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.
omissis".
3) La Legge 14 aprile 1975, n. 103 concerne Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva.
Comma 5
4) La L.R. 20 ottobre 1992, n. 39 concerne Norme per l'attivita' di
comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema
dell'informazione operante in Emilia- Romagna.