REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 13                                                               
Funzioni proprie                                                                
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso                    
conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare           
quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o regionali, al                 
Comitato regionale per i Servizi Radiotelevisivi (CORERAT).                     
2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti                   
funzioni:                                                                       
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di                
assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla                  
Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), nn. 1 e 2 della                
Legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' sui bacini di utenza e sulla              
localizzazione dei relativi impianti;                                           
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza             
risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della Legge 249/97;           
c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a           
supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre                   
agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di               
editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;                     
d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani           
di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico             
radiotelevisivo;                                                                
e) esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti           
di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia                 
rientrante nel settore delle comunicazioni;                                     
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o                 
previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;                    
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico                   
radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle            
programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito                    
regionale e locale;                                                             
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione             
fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le                
realta' culturali e informative della regione, nonche' sui contenuti            
delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i           
concessionari privati;                                                          
i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari             
del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti             
sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle                   
postazioni emittenti radiotelevisive nonche' degli impianti di                  
trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;             
l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla              
Legge 103/75.                                                                   
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli               
organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od              
esprimano autonomamente, pareri all'Autorita' o ad altri soggetti in            
materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino                 
provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:                       
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del                   
presente comma, dal Comitato;                                                   
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria,               
eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione           
e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie                    
interessanti le comunicazioni.                                                  
4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul               
sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale,            
a supporto delle attivita' della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio           
di Presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della                
comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di              
conoscenza:                                                                     
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;                            
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e                       
nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro             
strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;                            
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato                         
dell'informazione e della comunicazione;                                        
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla            
comunicazione ed all'informazione.                                              
5. Il Comitato e' organo consultivo della Regione per le attivita' di           
cui alla L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le                 
iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche                 
regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica            
utilita'.                                                                       
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dei n. 1 e n. 2 della lettera a) del comma 6 dell'art. 1            
della Legge n. 249 del 1997, citata alla nota all'art. 1, e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 1 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni                         
omissis                                                                         
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:                         
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le                   
seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle Comunicazioni           
sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da             
approvare con decreto del Ministro delle Comunicazioni, sentiti gli             
organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 6 agosto                
1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di                   
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le                        
organizzazioni di volontoriato e il Corpo nazionale del soccorso                
alpino; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero                
delle Comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le                   
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti             
private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle                  
frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle             
da assegnare alle strutture di protezione civile, ai sensi                      
dell'articolo 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare           
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo                
nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle               
bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della Difesa che                 
provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in            
compartecipazione con il Ministero della Difesa, l'Autorita' provvede           
al previo coordinamento con il medesimo;                                        
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 249 del 1997,                
citata alla nota dell'art. 1, e' il seguente:                                   
"Art. 3 - Norme sull'emittenza televisiva                                       
omissis                                                                         
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse                
economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile                
1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico              
radiotelevisivo e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una           
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarieta' del             
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in              
una emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel              
piano presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le           
Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Province                  
autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le               
Regioni e con le Province, a tutela delle minoranze linguistiche e in           
una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emmittente di cui al           
secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2,             
commi 6 e 8. L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione,                
sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la               
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui              
deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma,                     
contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.                  
omissis".                                                                       
3) La Legge 14 aprile 1975, n. 103 concerne Nuove norme in materia di           
diffusione radiofonica e televisiva.                                            
Comma 5                                                                         
4) La L.R. 20 ottobre 1992, n. 39 concerne Norme per l'attivita' di             
comunicazione della Regione e per il sostegno del sistema                       
dell'informazione operante in Emilia- Romagna.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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