REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO I                                                                
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 12                                                               
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province, oltre alla generalita' delle funzioni di                        
programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le                 
funzioni amministrative di area vasta che non possono essere                    
adeguatamente svolte dai Comuni singoli o associati, nonche' quelle             
individuate nella parte terza della presente legge.                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina