LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43
TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
CAPO IV
Prestazioni professionali
Art. 12
Prestazioni professionali
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine
di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalita'
esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il
conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti
esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la
determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i
termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali
da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi,
motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33,
comma 2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di
prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti
di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il
documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.
3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere
conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata
competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo
regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a
qualunque titolo.
4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per
il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta
regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i
rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i
Gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della L.R. 8 settembre
1997, n. 32.
5. Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 4
Il testo del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32,
concernente Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla
L.R. 14 aprile 1995, n. 42, e' il seguente:
"Art. 6 - Gestione dei contributi
omissis
4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarita' e la
responsabilita' esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di
lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od
altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le
spese relative a tali rapporti devono essere attestate da
documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e
fiscali.
omissis".