REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO II                                                        
            ORGANIZZAZIONE                                                      
              CAPO IV                                                           
       Prestazioni professionali                                                
          Art. 12                                                               
Prestazioni professionali                                                       
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine           
di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalita'                
esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il              
conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti               
esterni alla Regione da parte dei direttori generali e per la                   
determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i                  
termini e le condizioni per l'espletamento della prestazione.                   
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio                  
inoltre:                                                                        
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione             
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali             
da parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi,             
motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33,                
comma 2, lettera c);                                                            
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di           
prestazioni professionali conferiti;                                            
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti           
di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il              
documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione           
della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale.                 
3. Gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere            
conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata                   
competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo                   
regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a                 
qualunque titolo.                                                               
4. Gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per            
il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta                
regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i            
rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i           
Gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della L.R. 8 settembre               
1997, n. 32.                                                                    
5. Gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto           
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32,            
concernente Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla            
L.R. 14 aprile 1995, n. 42, e' il seguente:                                     
"Art. 6 - Gestione dei contributi                                               
omissis                                                                         
4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarita' e la                        
responsabilita' esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di              
lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od                
altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le           
spese relative a tali rapporti devono essere attestate da                       
documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e                  
fiscali.                                                                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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