LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 12
Stanziamenti di competenza
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio
nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli
interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione
dei programmi e dei progetti, si prevede daranno luogo nel corso
dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del
medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi, a norma
dell'articolo 39, nonche' delle eventuali procedure preliminari ed
istruttorie gia' svolte a norma dell'articolo 37. E' esclusa ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in piu'
esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale e'
determinata, con i criteri di cui al comma 1, entro i limiti della
spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia
delle quote gia' stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni
effettivamente assunti nei relativi esercizi.
3. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli
impegni gia' assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il
bilancio si riferisce.
4. La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio
precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la
chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di
competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio
stesso.
5. Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d'impegno per
l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma 4 si cumula
all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di
competenza assumendone la medesima durata.