REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO II                                                              
Bilancio annuale                                                                
          Art. 12                                                               
Stanziamenti di competenza                                                      
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio           
nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli              
interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione            
dei programmi e dei progetti, si prevede daranno luogo nel corso                
dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del                   
medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi, a norma              
dell'articolo 39, nonche' delle eventuali procedure preliminari ed              
istruttorie gia' svolte a norma dell'articolo 37. E' esclusa ogni               
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.           
2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in piu'               
esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale e'                
determinata, con i criteri di cui al comma 1, entro i limiti della              
spesa totale autorizzata dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia           
delle quote gia' stanziate nei precedenti bilanci che degli impegni             
effettivamente assunti nei relativi esercizi.                                   
3. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli           
impegni gia' assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il               
bilancio si riferisce.                                                          
4. La quota parte del limite d'impegno autorizzata nell'esercizio               
precedente, non impegnata o non presumibilmente impegnabile entro la            
chiusura dell'esercizio medesimo, viene mantenuta nell'esercizio di             
competenza assumendo automaticamente la decorrenza dall'esercizio               
stesso.                                                                         
5. Qualora la legge regionale autorizzi un nuovo limite d'impegno per           
l'esercizio di competenza, la quota di cui al comma 4 si cumula                 
all'ulteriore limite d'impegno autorizzato per l'esercizio di                   
competenza assumendone la medesima durata.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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