REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 37

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616. ABROGAZIONE DELLA L.R. 23 NOVEMBRE 1987, N. 35

          Art. 12                                                               
Norma transitoria                                                               
1. Fino alla data di attivazione secondo tecniche informatiche del              
registro di cui all'articolo 3, si provvede alla tenuta dello stesso            
nelle forme e nelle modalita' in essere alla data di entrata in                 
vigore del regolamento statale.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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