REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 12
Accertamenti d'ufficio
sulla sussistenza e modificazione dei requisiti
1. La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di notizia
diretta o di altri elementi conoscitivi, puo' disporre in ogni
momento l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di
imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza e modificazione
dei requisiti di legge.
2. La Commissione alla quale gli organi, gli Enti e le
Amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno
dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne
abbiano dato comunicazione, dispone, entro quindici giorni, l'avvio
della procedura di accertamento.
3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicato entro il
termine di quindici giorni all'impresa interessata perche' provveda a
far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i
successivi quindici giorni.
4. La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in
merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica
la decisione all'impresa interessata, nonche' agli organi ed enti che
avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.