REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 12                                                               
Accertamenti d'ufficio                                                          
sulla sussistenza e modificazione dei requisiti                                 
1. La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di notizia           
diretta o di altri elementi conoscitivi, puo' disporre in ogni                  
momento l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di           
imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza e modificazione           
dei requisiti di legge.                                                         
2. La Commissione alla quale gli organi, gli Enti e le                          
Amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza di uno              
dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne            
abbiano dato comunicazione, dispone, entro quindici giorni, l'avvio             
della procedura di accertamento.                                                
3. L'avvio della procedura di accertamento viene comunicato entro il            
termine di quindici giorni all'impresa interessata perche' provveda a           
far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i             
successivi quindici giorni.                                                     
4. La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in                 
merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura comunica             
la decisione all'impresa interessata, nonche' agli organi ed enti che           
avevano riscontrato l'inesistenza dei requisiti.                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina