REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

          Art. 12                                                               
Norma transitoria                                                               
1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione             
individua l'Agenzia quale organismo regionale di cui l'AGEA puo'                
avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3                   
dell'art. 5 del DLgs 165/99.                                                    
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 5 del DLgs n. 165 del 1999, citato               
alla nota all'art. 1, e' il seguente:                                           
"Art. 5 - Gestione degli interventi e aiuti comunitari                          
omissis                                                                         
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento                 
dell'organismo pagatore da parte delle Regioni e delle Province                 
autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa               
intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel                  
rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95,              
nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni               
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla           
politica agricola comune.                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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