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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE SECONDA
SOGGETTI ISTITUZIONALI
DEL GOVERNO TERRITORIALE E
STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE
E DI CONCERTAZIONE SOCIALE
TITOLO III
LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE
E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE
DELLE FUNZIONI
CAPO I
Ruolo dei soggetti istituzionali
Art. 11
Funzioni dei Comuni
1. E' attribuita ai Comuni la generalita' delle funzioni
amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie
funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente
legge.
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in
forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio
definiti ai sensi della presente legge.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse
disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai
Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali,
definiti con le procedure dell'art. 23.
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