REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

      PARTE SECONDA                                                             
   SOGGETTI ISTITUZIONALI                                                       
   DEL GOVERNO TERRITORIALE E                                                   
   STRUMENTI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE                                     
   E DI CONCERTAZIONE SOCIALE                                                   
          TITOLO III                                                            
       LIVELLI DEL GOVERNO TERRITORIALE                                         
       E PRINCIPI PER LA RIPARTIZIONE                                           
       DELLE FUNZIONI                                                           
          CAPO I                                                                
    Ruolo dei soggetti istituzionali                                            
          Art. 11                                                               
Funzioni dei Comuni                                                             
1. E' attribuita ai Comuni la generalita' delle funzioni                        
amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie             
funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente           
legge.                                                                          
2. I Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in               
forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio                   
definiti ai sensi della presente legge.                                         
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse                     
disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai                 
Comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali,           
definiti con le procedure dell'art. 23.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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