REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 11                                                               
Autorizzazioni per particolari attivita'                                        
1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' temporanee e di            
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per                     
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino              
l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai                
Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n.              
447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale,            
sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni             
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    
2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del                  
disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il             
riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate              
dal sindaco.                                                                    
3. Le attivita' agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte             
con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di                       
omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai               
sensi della presente legge.                                                     
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2)           
all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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