REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 11                                                               
Misure di flessibilizzazione -                                                  
Disposizioni per il finanziamento delle leggi settoriali   di spesa             
previste nell'ambito dei fondi globali                                          
1. Al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli                  
interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta                 
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa,             
esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di              
spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito               
specifico accantonamento nell'ambito dei fondi globali di cui                   
all'art. 16.                                                                    
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nel                 
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non                
possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il                
bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 5 dell'art. 38 della            
L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche.                                     
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977, citata             
alla nota all'art. 6, e' riportato alla nota all'art. 10.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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