REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO II                                                        
            ORGANIZZAZIONE                                                      
           CAPO III                                                             
   Dotazioni organiche delle strutture ordinarie                                
          Art. 11                                                               
Revisione della dotazione organica                                              
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio procedono,                 
almeno a cadenza triennale, alla revisione delle proprie dotazioni              
organiche e delle rispettive strutture organizzative, nonche' alla              
programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle                
esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale                    
dell'Ente, dell'impatto organizzativo indotto dal conferimento di               
funzioni ad Enti locali, dall'attribuzione di attivita' a soggetti              
esterni e dalla revisione dei procedimenti amministrativi.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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