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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO II
Bilancio annuale
Art. 11
Bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di
competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la
spesa, in unita' previsionali di base. Le unita' previsionali in cui
si articolano le entrate sono individuate con riferimento alla fonte
di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione
dell'oggetto delle entrate. Le unita' previsionali in cui si
articolano le spese sono determinate sulla base di aree omogenee di
attivita', anche a carattere strumentale, individuate con riferimento
alle competenze istituzionali della Regione, alla legislazione
vigente e tenuto conto dei vincoli a garanzia degli equilibri di
bilancio. Le contabilita' speciali, sia nell'entrata sia nella spesa,
sono articolate in capitoli e, in relazione alle necessita' della
codificazione meccanografica, rappresentate in un'unica unita'
previsionale di base.
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle
spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio
si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 3 e'
iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo presunto
al termine dell'esercizio precedente, tenendo distinta la quota del
saldo medesimo determinata da economie di spesa correlate ad entrate
vincolate a specifica destinazione, dalla quota dello stesso
determinata dalla mancata stipulazione di mutui e prestiti gia'
autorizzati.
5. Tra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3 e' iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ai fini
della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono
altresi' indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna
unita' previsionale di base e il carattere giuridicamente
obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle
relative disposizioni legislative restando esclusa la istituzione di
unita' previsionali di base non ripartibili e disaggregabili in
capitoli. I capitoli sono determinati ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 19 e 22.
7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale
le previsioni di cui ai comma 1, 2, 3, 4 e 5. Le contabilita'
speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o
dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e' prevista la
ripartizione delle unita' previsionali di base in capitoli ai fini
della gestione e rendicontazione e l'assegnazione ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa delle risorse
destinate al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione delle spese.
9. Il bilancio annuale e' composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.
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