REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 11                                                               
Modificazioni e cancellazione dall'Albo                                         
su comunicazione delle imprese artigiane                                        
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere             
alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le denunce delle                 
modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle             
condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'Albo             
o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del             
Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione                
entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.                      
2. Le imprese artigiane iscritte all'Albo che cessino l'attivita' o             
che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla              
Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni o, qualora                
soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del Codice                  
civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal                   
registro entro trenta giorni.                                                   
3. La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in              
merito alla denuncia esaminata. La Camera di Commercio provvede a               
comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla             
ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine             
vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione                 
dall'Albo.                                                                      
4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla             
data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal              
giorno di scadenza del termine di cui al comma 3.                               
5. Ai fini della cancellazione negli elenchi di invalidita',                    
vecchiaia, superstiti gli effetti della cancellazione decorrono dal             
momento di effettiva cessazione dell'attivita' di impresa artigiana.            
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 2200 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2200 - Societa'                                                           
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese            
le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e             
seguenti del Titolo V e le societa' cooperative, anche se non                   
esercitano un'attivita' commerciale.                                            
L'iscrizione delle societa' nel Registro delle imprese e' regolata              
dalle disposizioni dei Titoli V e VI.".                                         
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 2200 del Codice civile e' riportato alla nota             
1) al presente articolo.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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