REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32
DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO
Art. 11
Modificazioni e cancellazione dall'Albo
su comunicazione delle imprese artigiane
1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere
alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le denunce delle
modificazioni, di fatto e di diritto, relative ai requisiti ed alle
condizioni dichiarate ed accertate ai fini dell'iscrizione all'Albo
o, qualora soggette alla registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del
Codice civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione
entro trenta giorni dalla data della registrazione stessa.
2. Le imprese artigiane iscritte all'Albo che cessino l'attivita' o
che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne denuncia alla
Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni o, qualora
soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 2200 del Codice
civile, sono tenute a denunciare l'avvenuta cancellazione dal
registro entro trenta giorni.
3. La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera in
merito alla denuncia esaminata. La Camera di Commercio provvede a
comunicare la decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla
ricezione della stessa. La mancata comunicazione entro tale termine
vale come accoglimento delle modificazioni o come cancellazione
dall'Albo.
4. Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono dalla
data della deliberazione o, nel caso di mancata comunicazione, dal
giorno di scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Ai fini della cancellazione negli elenchi di invalidita',
vecchiaia, superstiti gli effetti della cancellazione decorrono dal
momento di effettiva cessazione dell'attivita' di impresa artigiana.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2200 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2200 - Societa'
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese
le societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e
seguenti del Titolo V e le societa' cooperative, anche se non
esercitano un'attivita' commerciale.
L'iscrizione delle societa' nel Registro delle imprese e' regolata
dalle disposizioni dei Titoli V e VI.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 2200 del Codice civile e' riportato alla nota
1) al presente articolo.