LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Art. 11
Indennita' di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed ai componenti del CORECOM e' attribuita
un'indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita', il cui
importo e' stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennita'
mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione
del Comitato e' dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso
delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri
regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano
in localita' diverse da quella di residenza, e' dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i consiglieri regionali.