REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

          Art. 11                                                               
Raccordi operativi e gestione delle informazioni                                
1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura              
(AGEA), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del DLgs 165/99 tutte le                  
informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla                      
Commissione dell'Unione Europea disposte dal Reg. (CE) n. 1663/95 e             
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
2. L'Agenzia attiva i collegamenti telematici al fine di garantire lo           
scambio delle informazioni e dati necessari con il Ministero                    
competente in materia di bilancio e programmazione economica e con la           
Banca d'Italia.                                                                 
3. Per l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei controlli,                 
l'Agenzia si avvale, come previsto dall'art. 5, comma 4 del DLgs n.             
165 del 1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema                     
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici                  
regionali, nonche' di altri servizi informatici che possano essere di           
supporto o ausilio.                                                             
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 3 del DLgs 165/99, citato alla nota           
all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.                                      
2) Il Regolamento (CE) n. 1663/95 e' citato alla nota all'art. 1.               
Comma 3                                                                         
3) Il testo del comma 4 dell'art. 5 del DLgs n. 165 del 1999, citato            
alla nota all'art. 1, e' il seguente:                                           
"Art. 5 - Gestione degli interventi e aiuti comunitari                          
omissis                                                                         
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente              
decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati              
effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa                   
comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonche' l'AIMA            
in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 30            
aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo               
nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto,             
sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica Amministrazione,           
di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3 del DLgs 28 agosto              
1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza            
per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla               
rete unitaria delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo              
15, comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                   
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina