REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003

          Art. 10                                                               
Misure di flessibilizzazione -                                                  
Disposizioni in materia di programmi comunitari   cofinanziati dallo            
Stato e dalla Regione                                                           
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse                     
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e               
dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di              
programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta                    
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio              
atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli             
appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti                 
stessi alle necessita' di realizzazione degli interventi comunitari,            
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.                 
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di           
nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere                          
all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento,                      
esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino            
accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 14.                   
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate            
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce,            
a norma del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e                    
successive modifiche.                                                           
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977, citata             
alla nota all'art. 6, e' il seguente:                                           
"Art. 38 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1 del              
presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre                   
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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