LEGGE REGIONALE 18 aprile 2001, n. 10
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2001 E BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003
Art. 10
Misure di flessibilizzazione -
Disposizioni in materia di programmi comunitari cofinanziati dallo
Stato e dalla Regione
1. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse
autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e
dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dai documenti di
programmazione finanziaria, per ciascun esercizio, la Giunta
regionale e' autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio
atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli
appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti
stessi alle necessita' di realizzazione degli interventi comunitari,
nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. A tal fine e' altresi' autorizzata l'istituzione e la dotazione di
nuovi capitoli di spesa, ove sia necessario provvedere
all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento,
esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino
accantonati nell'ambito dei fondi globali di cui all'art. 14.
3. Le variazioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere deliberate
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce,
a norma del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977 e
successive modifiche.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 3
Il testo del comma 5 dell'art. 38 della L.R. n. 31 del 1977, citata
alla nota all'art. 6, e' il seguente:
"Art. 38 - Variazioni di bilancio
omissis
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1 del
presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre
dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
omissis".