REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 10
Pubblicazione
1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante
apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o
l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di
prelievo;
c) luogo di presa;
d) luogo di eventuale restituzione;
e) uso della risorsa idrica;
f) nominativo del responsabile del procedimento;
g) termini e modalita' per la presentazione di osservazioni ed
opposizioni;
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie
della domanda e degli elaborati progettuali.