REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
             CAPO I                                                             
Avvio del procedimento e iter istruttorio                                       
          Art. 10                                                               
Pubblicazione                                                                   
1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante                
apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione                         
Emilia-Romagna.                                                                 
2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:                            
a) dati identificativi del richiedente;                                         
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o             
l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di               
prelievo;                                                                       
c) luogo di presa;                                                              
d) luogo di eventuale restituzione;                                             
e) uso della risorsa idrica;                                                    
f) nominativo del responsabile del procedimento;                                
g) termini e modalita' per la presentazione di osservazioni ed                  
opposizioni;                                                                    
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie               
della domanda e degli elaborati progettuali.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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