REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 10                                                               
Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane                                     
1. L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'Albo                  
provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della                    
sussistenza, della modificazione o della perdita dei requisiti di cui           
agli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 443 del 1985.                                
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera di               
Commercio, anche per via telematica o su supporto informatico,                  
secondo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8            
dell'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.                                  
3. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di              
adozione dell'atto di iscrizione nell'Albo delle imprese da parte               
della Commissione e, nel caso la comunicazione della decisione                  
all'interessato non intervenga entro il termine prescritto, dal                 
sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda.                          
4. Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi invalidita', vecchiaia,            
superstiti di cui alla Legge 17 marzo 1993, n. 63 decorrono dal                 
momento di effettivo inizio dell'attivita' di impresa artigiana.                
5. Le Commissioni provinciali per l'artigianato entro quindici giorni           
dal ricevimento della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese              
artigiane e delle successive denunce di modifica e di cessazione                
dall'Albo, ne danno comunicazione al Registro imprese per le relative           
annotazioni nella sezione speciale del registro.                                
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 443 del 1985,                
citata alla nota 1) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 2 - Imprenditore artigiano                                                
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,                     
professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana,               
assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi            
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura                    
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.           
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo                   
imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua                   
professione.                                                                    
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.              
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita' che           
richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a            
tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti           
tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.                             
          Art. 3 - Definizione di impresa artigiana                             
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano              
nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo             
prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni,                
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'           
agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di               
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste              
ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo            
il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio              
dell'impresa.                                                                   
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla                 
presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e'                   
costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa,               
escluse le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a                  
condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due              
soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel                 
processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione                 
preminente sul capitale.                                                        
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui             
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:                      
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita'           
limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso              
dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra           
societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in                  
accomandita semplice;                                                           
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita              
semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei           
requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una                 
societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in                
accomandita semplice.                                                           
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle              
societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di              
artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei                  
requisiti di cui al medesimo terzo comma.                                       
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso                       
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali           
o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o           
di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere                
titolare di una sola impresa artigiana.                                         
          Art. 4 - Limiti dimensionali                                          
L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione                 
d'opera di personale dipendente diretto personalmente                           
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i                 
seguenti limiti:                                                                
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18                      
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il            
numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a                   
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;                          
b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non del           
tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli                   
apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei                  
dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita'             
aggiuntive siano apprendisti;                                                   
c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori delle              
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:            
un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non             
superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato            
fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. I            
settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e                           
dell'abbigliamento su misura, saranno individuati con decreto del               
Presidente della Repubblica, sentite le Regioni ed il Consiglio                 
nazionale dell'artigianato;                                                     
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;                      
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti,            
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero                 
massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a condizione che           
le unita' aggiuntive siano apprendisti.                                         
Al fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:                      
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti                
passati in qualifica ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e             
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;                           
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla Legge 18             
dicembre 1973, n. 877 sempre che non superino un terzo dei dipendenti           
non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;                            
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche'                      
partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del              
Codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro                         
prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa                    
artigiana;                                                                      
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente                
lavoro personale nell'impresa artigiana;                                        
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o              
sensoriali;                                                                     
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.".              
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 8 dell'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n.              
59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e             
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica              
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 20                                                                        
omissis                                                                         
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto              
dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali            
norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai                
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2 della Legge 23 agosto             
1988, n. 400 per disciplinare i procedimenti di cui all'Allegato 1              
alla presente legge, nonche' le seguenti materie:                               
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla             
Legge 7 agosto 1990, n. 245 e successive modificazioni, nonche'                 
valutazione del medesimo sistema, di cui alla Legge 24 dicembre 1993,           
n. 537, e successive modificazioni;                                             
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e               
locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,             
prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli               
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;            
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.             
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi                      
universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a                
ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali            
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli           
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le              
universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di              
equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni             
economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e                 
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni              
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera           
sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni           
parlamentari;                                                                   
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,             
di cui all'articolo 73 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento           
di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga               
all'articolo 5, comma 9 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;                   
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di                   
eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione               
preventiva, ministeriale o prefettizia.                                         
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
3) La Legge 17 marzo 1993, n. 63 concerne Conversione in legge, con             
modificazioni, del DL 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni               
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia                  
previdenziale.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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