REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
Art. 9
Norme generali inerenti il tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validita' sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in
ciascuna Regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima
dell'inizio dell'attivita', negli appositi spazi, il giorno (G) ed il
mese (M) dell'esercizio dell'attivita' venatoria e contrassegnare
mediante il segno x il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da
appostamento). Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare
la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito territoriale di caccia
nell'apposito riquadro.Il cacciatore che esercita la caccia in CA
deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro
predisposto per "ATC".Deve invece indicare solo la sigla della
Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la
caccia in Azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,
appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la
sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di
lepre o fagiano, tale capo deve essere contrassegnato mediante il
segno x apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi
restando i limiti di carniere di cui all'art. 6. In caso di
deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie
abbattuta puo' essere annotata o contrassegnata anche al termine
dell'attivita' giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante e'
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica
migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di
caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla
sigla.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti
in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati
ne' contrassegnati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in
altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate le
sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie
Migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere
riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2002, utilizzando tante
copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai
fini degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3 della Direttiva
79/409 CEE, il cacciatore dovra' compilare, appena terminata la
stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in
deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali
abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero
complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie.
Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro
il 28 febbraio 2002.
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione
dei dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art.
61, comma 2 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 6/00.
11. Il cacciatore che usufruisce della facolta' di cui al comma 1
dell'art. 36 bis della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,
oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresi'
compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda
"caccia in mobilita' alla fauna migratoria", indicando mediante segni
indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e
il numero di autorizzazione.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia
all'autorita' di PS o locale stazione dei carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non
integro e contraffatto, l'interessato non potra' ritirare il
tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga
prodotta la denuncia di cui al comma 12.
14. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in
possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi
di legge.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 9
1) Il testo del comma 3 dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del 2
aprile 1979, concernente Direttiva del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e' il seguente:
"Art. 9
omissis
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione
sull'applicazione del presente articolo.
omissis".
Comma 10
2) Il testo del comma 2 dell'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, citata
alla nota 3) all'art. 4, e' il seguente:
"Art. 61 - Sanzioni
omissis
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.
omissis".
Comma 11
3) Il testo del comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994,
citata alla nota 3) all'art. 4, e' riportato alla nota 5) allo stesso
articolo.