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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"
TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
TITOLO II
NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI
E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE
Art. 9
Osservatorio sulla riforma amministrativa,
sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale.
Rapporto sullo stato delle autonomie
1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione
di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture
organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli
Enti territoriali della regione, anche al fine di individuare
strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei
dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma
amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento
alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione
in sede decentrata. Il rapporto e' elaborato sulla base di criteri
confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la
Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni
rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta
regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla
attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed
alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato
delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche
locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla
Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la
relazione previsionale e programmatica.
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