REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 9                                                                
Piano di risanamento delle imprese                                              
1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione           
acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori            
di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del            
1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed           
inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano           
di risanamento contenente le modalita' e tempi di adeguamento.                  
2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai           
sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993           
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un             
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in            
corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione             
ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1               
nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si                   
concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di                
legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio             
comunale.                                                                       
3. Il Piano di risanamento dell'impresa e' attuato entro il termine             
massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione.                    
Dell'avvenuto adeguamento e' data comunicazione al Comune entro                 
quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e                 
complessita' dell'intervento il sindaco puo', su richiesta                      
dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine              
dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a                  
diciotto mesi.                                                                  
4. Le imprese che hanno gia' effettuato interventi di risanamento               
acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non                         
corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica,              
sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei            
termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.              
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo delle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della             
Legge n. 447 del 1995, citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato             
alla stessa nota.                                                               
Comma 2                                                                         
2) Il Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993,              
concerne Regolamento del Consiglio sull'adesione volontaria delle               
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di                     
ecogestione e audit.                                                            
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, concernente Limiti               
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e                     
nell'ambiente esterno, e' il seguente:                                          
"Art. 3                                                                         
1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai             
limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono,            
entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto                 
stesso, presentare alla competente Regione un piano di risanamento              
con l'indicazione delle modalita' di adeguamento e del tempo a tal              
fine necessario, che non puo' comunque essere superiore ad un periodo           
di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere            
esaminato dalla Regione, che, entro il termine di sei mesi, puo',               
sentiti il Comune e la Unita' sanitaria locale competenti, apportare            
eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di             
sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.                      
2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono                
adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine               
previsto dal precedente comma per la presentazione del piano                    
stesso.".                                                                       
4) Il testo del comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995,                
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 6 - Competenze dei Comuni                                                 
omissis                                                                         
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del                 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,                 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima              
della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti                
salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuati           
dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del                   
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991. Qualora detti               
interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla               
classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo                   
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a              
quello necessario per completare il piano di ammortamento degli                 
interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai                   
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle                 
Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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