REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

                  CAPO IV                                                       
         Programma di riordino territoriale                                     
          Art. 9                                                                
Contenuti del Programma                                                         
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato               
dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 10:                     
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per              
l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23               
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e                
locale". Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito                
ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunita'                 
montane, nonche' delle Associazioni intercomunali, ove costituite,              
per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;            
b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunita' montane e            
le Associazioni intercomunali;                                                  
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ai sensi           
dell'art. 5;                                                                    
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e              
straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle            
Comunita' montane e delle Associazioni intercomunali.                           
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 23 - Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali           
e definizione dei livelli ottimali                                              
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai               
fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art.            
11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del               
DLgs n. 112 del 1998, i Comuni, e in ogni caso quelli con meno di               
10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa                 
adottare tra quelle previste dal Capo VIII della Legge 8 giugno 1990,           
n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le           
forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle              
Comunita' montane le suddette funzioni.                                         
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti               
territoriali entro i quali devono essere costituite le forme                    
associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia               
competente per territorio, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati.            
Le Province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni              
fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti                    
territoriali cosi' determinati. In caso di inerzia delle Province si            
applicano  le disposizioni di cui all'art. 16.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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