REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

          Art. 9                                                                
Interventi nel settore delle bonifiche                                          
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della            
L.R. 2 agosto 1984, n. 42, sono disposte le seguenti autorizzazioni             
di spesa e nell'ambito delle sottoindicate UPB:                                 
a) UPB 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione Cap. 16332           
"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26,           
comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 2002: Euro             
5.164.560,00 Esercizio 2003: Euro 3.099.000,00;                                 
b) UPB 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica Cap. 16352                 
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d),              
L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" Esercizio 2002: Euro 2.350.000,00.                  
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 2 agosto 1984, n. 42 concerne Nuove norme in materia di enti            
di bonifica. Delega di funzioni amministrative.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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