REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO II                                                        
            ORGANIZZAZIONE                                                      
              CAPO II                                                           
      Strutture speciali                                                        
          Art. 9                                                                
Personale delle strutture speciali                                              
1. Il personale assegnato alle strutture speciali della Giunta e del            
Consiglio e' aggiuntivo rispetto a quello delle rispettive dotazioni            
organiche.                                                                      
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di             
rispettiva competenza, definiscono:                                             
a) il tetto complessivo delle risorse aggiuntive, rispetto a quelle             
delle dotazioni organiche delle strutture ordinarie;                            
b) gli indirizzi generali per la gestione del relativo personale,               
inclusa l'eventuale articolazione in strutture organizzative.                   
3. Alle nomine del personale da assegnare ai Gabinetti dei                      
Presidenti, alla struttura di controllo strategico e alle segreterie,           
sulla base delle richieste nominative formulate dagli organi                    
interessati e relative, di norma, a collaboratori appartenenti agli             
organici regionali, provvede:                                                   
a) il Presidente della Giunta con proprio decreto per le strutture              
speciali della Giunta;                                                          
b) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, per le              
strutture speciali del Consiglio e le segreterie dei Gruppi                     
consiliari.                                                                     
4. Qualora la richiesta riguardi persone non appartenenti agli                  
organici regionali si provvede:                                                 
a) con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello           
Statuto;                                                                        
b) con il comando di personale da altre pubbliche Amministrazioni.              
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Capo di                 
Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo           
43, commi 3 e 4.                                                                
6. La retribuzione base dei collaboratori assunti ai sensi del comma            
4, lettera a) corrisponde a quella prevista per il personale                    
regionale di categoria e posizione economica corrispondente al                  
livello delle funzioni assegnate. Il trattamento economico accessorio           
e' invece definito ai sensi del comma 7.                                        
7. Per il personale di qualifica non dirigenziale assegnato alle                
strutture speciali tutte le voci del trattamento economico accessorio           
previste dai contratti collettivi di lavoro, compresa qualsiasi                 
indennita' connessa a particolari funzioni e il compenso per il                 
lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento. La                
Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio determinano            
congiuntamente i criteri di individuazione dell'ammontare                       
dell'emolumento tenendo anche conto del complessivo trattamento                 
economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di            
lavoro per il comparto e per l'area dirigenziale nonche' della                  
differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di            
inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo           
professionale corrispondente alla funzione assegnata. L'atto di                 
nomina o di conferimento dell'incarico provvede anche al                        
riconoscimento dell'emolumento spettante.                                       
8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle                    
strutture speciali si applicano le disposizioni relative al                     
trattamento economico, alla valutazione e alla responsabilita'                  
dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i              
dirigenti regionali delle strutture ordinarie.                                  
9. All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi             
che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli                    
incarichi dei componenti del Gabinetto, della struttura di controllo            
strategico e delle segreterie, sono prorogati per l'adempimento dei             
compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento               
delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un              
mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi              
prorogati sono risolti di diritto.                                              
10. Le nomine e gli incarichi stessi sono revocati dal Presidente               
della Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio su motivata             
richiesta dei titolari degli organi indicati al comma 3.                        
11. La Giunta e il Consiglio mantengono indisponibili, nelle relative           
dotazioni organiche, un numero di posti pari a quello dei                       
collaboratori di ruolo assegnati alle rispettive strutture speciali.            
Alla cessazione degli incarichi i suddetti collaboratori sono                   
assegnati alle strutture organizzative dell'uno e dell'altro                    
organico.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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