REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2001, n. 42

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO (AIPO)

          Art. 5                                                                
Avvalimento                                                                     
1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite              
all'Agenzia ai sensi dell'art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del           
Po possono avvalersi delle strutture dell'Agenzia per l'esercizio di            
proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione              
con l'Agenzia stessa e con oneri a proprio carico.                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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