REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

            TITOLO II                                                           
     IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE                                             
             CAPO I                                                             
Avvio del procedimento e iter istruttorio                                       
          Art. 9                                                                
Parere dell'Autorita' di bacino                                                 
1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della              
relativa documentazione alla competente Autorita' di bacino per                 
l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD                 
1775/33, in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le               
previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del DLgs 152/99 e,            
in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo                   
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.                               
2. Il parere e' reso entro il termine di quaranta giorni dalla                  
ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta                
nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.                     
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,           
concernente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e               
impianti elettrici, e' il seguente:                                             
"Art. 7                                                                         
omissis                                                                         
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle              
piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino            
territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta               
giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio                
istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le             
previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione               
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio                
idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia                  
intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso            
favorevole.                                                                     
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 44 del DLgs n. 152 del 1999, citato alla nota             
4) all'art. 2, e' il seguente:                                                  
"Art. 44 - Piani di tutela delle acque                                          
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di              
settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter,             
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le                 
specifiche indicate nell'Allegato 4.                                            
2. Entro il 31 dicembre 2001 le Autorita' di bacino di rilievo                  
nazionale ed interregionale, sentite le Province e le autorita'                 
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono              
attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli             
interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le Regioni, sentite le                   
Province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,               
adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle                   
competenti Autorita' di bacino.                                                 
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a                   
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui            
al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e             
quantitativa del sistema idrico.                                                
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:                       
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;                                      
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per                
specifica destinazione;                                                         
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree              
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di             
risanamento;                                                                    
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate            
e coordinate per bacino idrografico;                                            
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle               
relative priorita';                                                             
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;           
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.                                 
5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le            
autorita' di bacino nazionali o interregionali verificano la                    
conformita' del piano agli obiettivi e alle priorita' del comma 2               
esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle             
Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31                  
dicembre 2004.                                                                  
6. Per i bacini regionali le Regioni approvano il piano entro sei               
mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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