REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 9
Parere dell'Autorita' di bacino
1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della
relativa documentazione alla competente Autorita' di bacino per
l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD
1775/33, in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le
previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del DLgs 152/99 e,
in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere e' reso entro il termine di quaranta giorni dalla
ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta
nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'art. 7 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
concernente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, e' il seguente:
"Art. 7
omissis
Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta
giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio
istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le
previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione
dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso
favorevole.
omissis".
2) Il testo dell'art. 44 del DLgs n. 152 del 1999, citato alla nota
4) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 44 - Piani di tutela delle acque
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di
settore del piano di bacino ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter,
della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo le
specifiche indicate nell'Allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le Autorita' di bacino di rilievo
nazionale ed interregionale, sentite le Province e le autorita'
d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono
attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli
interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le Regioni, sentite le
Province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia,
adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle
competenti Autorita' di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a
garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui
al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per
specifica destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate
e coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle
relative priorita';
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5. Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le
autorita' di bacino nazionali o interregionali verificano la
conformita' del piano agli obiettivi e alle priorita' del comma 2
esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela e' approvato dalle
Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le Regioni approvano il piano entro sei
mesi dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.".