REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 32

DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO

          Art. 9                                                                
Organizzazione degli Albi                                                       
1. Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede                 
operativa principale nel territorio della provincia sono tenute ad              
iscriversi agli Albi provinciali, secondo quanto previsto dalla Legge           
n. 443 del 1985 e successive modifiche. Per le imprese artigiane                
esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del              
titolare.                                                                       
2. Alla separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le                
societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra                 
imprese artigiane, in conformita' a quanto previsto all'art. 6 della            
Legge n. 443 del 1985, che abbiano sede legale nel territorio della             
provincia.                                                                      
3. La modulistica per l'iscrizione, modificazione e cancellazione               
dall'Albo imprese artigiane viene predisposta dalla Camera di                   
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, tenuto conto delle             
indicazioni approvate dalla Regione, la quale detta altresi'                    
disposizioni in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle               
attivita' di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle            
attivita' artigianali regionali.                                                
4. La gestione dell'Albo avviene mediante l'utilizzo degli strumenti            
informatici nell'ambito del sistema informatico delle Camere di                 
Commercio.                                                                      
5. E' garantito lo scambio dei dati nei confronti delle pubbliche               
Amministrazioni in maniera gratuita.                                            
6. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per                    
l'artigianato sono autorizzate, ai sensi del DLgs 31 dicembre 1996,             
n. 675, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati            
raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche             
in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.                              
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge n. 443 del 1985 e' citata alla nota 1) all'art. 1.                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 della Legge n. 443 del 1985, citata alla nota           
1) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 6 - Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese              
artigiane                                                                       
I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa,             
costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione              
dell'Albo di cui al precedente articolo 5.                                      
Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di                      
cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le           
agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse               
siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra              
citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi             
previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita'                
consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle                 
stesse leggi statali.                                                           
In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le                
Regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e                   
societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino,            
oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori                
dimensioni cosi' come definite dal CIPI purche' in numero non                   
superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di                 
ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le                  
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.            
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono            
stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune           
di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente             
allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle           
leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono            
partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non              
superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.              
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana             
associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo                  
all'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 4 luglio 1959, n. 463,           
e successive modificazioni ed integrazioni.".                                   
Comma 6                                                                         
3) La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e            
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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