REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2001, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA, A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2001 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2001-2003, PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 9                                                                
Recupero edilizio, urbanistico   ed ambientale degli insediamenti               
storici                                                                         
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 22, comma 1 della              
L.R. 18 aprile 2001, n. 9, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6           
"Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale              
degli insediamenti storici" sono integrate, per l'esercizio 2001, nel           
modo seguente:                                                                  
a) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico           
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e                  
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24           
dicembre 1993, n. 537)"   + Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70);             
b) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni             
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,           
di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989,           
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"   + Lire                       
3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).                                              
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 9 del 2001, citata              
alla nota 2) all'art. 4, era il seguente:                                       
"Art. 22 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli                   
insediamenti storici                                                            
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico            
e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16                   
febbraio 1989, n. 6 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa           
a valere sui capitoli sottoelencati:                                            
a) Cap. 30880 "Contributi a Comuni con popolazione inferiore a 30.000           
abitanti per la redazione di studi di fattibilita' e piani di                   
recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti                 
storici (artt. 2 e 3, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)"   Esercizio 2001:           
Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);                                              
b) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico           
e risanamento conservativo su edifici di proprieta' pubblica e                  
privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24           
dicembre 1993, n. 537)"   Esercizio 2001: Lire 1.000.000.000 (Euro              
516.456,90);                                                                    
c) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni             
di carattere artistico o storico di proprieta' di enti ecclesiastici,           
di privati cittadini e di enti morali (art 6, L.R. 16 febbraio 1989,            
n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"   Esercizio 2001:              
Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90).".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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