REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 9                                                                
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31 dello                 
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua              
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 8 agosto 2001  VASCO ERRANI                                            
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione dei visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrara in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:                          
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 863 del 22 maggio 2001; oggetto consiliare n. 1578 (VII                      
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2001;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 97 in data 11 giugno 2001;                                           
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio              
Ambiente Trasporti" in sede referente.                                          
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 9 del 5                
luglio 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Muzzarelli;                                                     
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 2001,            
atto n. 38/2001;                                                                
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 789/4.1.13/C.G. del           
3 agosto 2001.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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