LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 9
Procedimenti attuativi
1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma
regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in
relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone
uno o piu' bandi per la individuazione degli interventi da ammettere
a finanziamento. Il bando e' pubblicato sul BUR.
2. Nei termini e con le modalita' previsti dal bando, i Comuni
presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si
richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal
Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e
sociali.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle priorita' definite dalle
Province ai sensi del comma 1 dell'art. 5, approva l'assegnazione dei
contributi fissandone l'entita' e le modalita' di erogazione, anche
avvalendosi di un nucleo di valutazione.