REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 9                                                                
Procedimenti attuativi                                                          
1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma                  
regionale per le politiche abitative, la Giunta regionale, in                   
relazione alle risorse definite nella legge di bilancio, predispone             
uno o piu' bandi per la individuazione degli interventi da ammettere            
a finanziamento. Il bando e' pubblicato sul BUR.                                
2. Nei termini e con le modalita' previsti dal bando, i Comuni                  
presentano alla Regione le proposte di interventi per le quali si               
richiede l'ammissione a contributo. Le proposte sono elaborate dal              
Comune, sentite le parti sociali e le altre istanze economiche e                
sociali.                                                                        
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle priorita' definite dalle             
Province ai sensi del comma 1 dell'art. 5, approva l'assegnazione dei           
contributi fissandone l'entita' e le modalita' di erogazione, anche             
avvalendosi di un nucleo di valutazione.                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina