REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2001, n. 17

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002

          Art. 8                                                                
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale                         
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della Legge 157/92,               
l'esercizio venatorio e' vietato nelle aie e nelle corti o altre                
pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m.           
100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto            
di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito           
dell'attivita' agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione                
ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e            
interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad            
attivita' sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia             
di cui all'art. 15 della Legge 157/92, opportunamente tabellati.                
2. L'esercizio venatorio e' altresi' vietato nelle aree comprese nel            
raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attivita'.                  
3. E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli              
stazzi e da altri ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero           
ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva                     
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive            
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'           
stretta.                                                                        
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il                  
bestiame al pascolo o gli animali in cattivita' non siano disturbati            
o danneggiati.                                                                  
5. L'esercizio venatorio e' vietato in forma vagante, con                       
l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in            
attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita' di                     
coltivazione:                                                                   
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da               
granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da            
foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;                 
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;                   
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni            
dall'impianto;                                                                  
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al               
termine dei tagli;                                                              
e) i frutteti specializzati;                                                    
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.                         
6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto,           
oltreche' in forma vagante, e' ammesso da appostamento fisso o                  
temporaneo.   Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, e'               
ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della              
fauna selvatica abbattuta.Negli stradoni, nelle capezzagne e negli           
spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a             
raccolto compiuto, e' ammesso il transito con l'arma carica.                    
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi                     
precedenti, nei terreni in attualita' di coltivazione e' ammesso                
l'accesso del conduttore titolato di operazioni autorizzate di                  
ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette             
operazioni, il conduttore del cane da traccia avra' cura di arrecare            
il minimo danno alle colture.                                                   
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 21 della Legge n. 157 del 1992, citato alla               
nota all'art. 3, e' il seguente:                                                
"Art. 21 - Divieti                                                              
1. E' vietato a chiunque:                                                       
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati,           
nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita'            
sportive;                                                                       
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali              
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione              
nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi                   
naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in             
vigore della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Regioni adeguano la              
propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della               
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo              
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai           
fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3 della legge                    
medesima;                                                                       
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di               
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna                    
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,                  
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto              
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni                     
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;               
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed            
ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita'            
militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano            
delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;                     
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze             
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri             
da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di            
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di                       
comunicazione ferrroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le              
strade poderali ed interporali;                                                 
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di              
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza                       
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso           
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili            
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione              
ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed             
interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a             
sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate                
destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo             
di utilizzazione agro-silvo-pastorale;                                          
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone              
ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di              
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio           
venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di               
armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;           
h) cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a             
scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli            
specchi o corsi d'acqua;                                                        
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da                      
aeromobili;                                                                     
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici           
agricole in funzione;                                                           
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di                
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le                    
disposizioni emanate dalle Regioni interessate;                                 
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua                  
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su             
terreni allagati da piene di fiume;                                             
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e                 
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi                   
previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e               
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi             
di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in           
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore                
successive alla competente Amministrazione provinciale;                         
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo             
5;                                                                              
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia              
agli acquatici;                                                                 
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero             
legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,                
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del             
suono;                                                                          
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della             
pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca,             
quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse,                  
indicanti il divieto di caccia;                                                 
t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti             
per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;                            
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o           
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,           
tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di                  
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con             
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;                         
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da                      
uccellagione;                                                                   
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;                
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a                
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto                        
dall'articolo 10, comma 8, lettera e);                                          
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,             
nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,                
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti           
specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris            
rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix                  
perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba                    
palumbus);                                                                      
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica              
nazionale non proveniente da allevamenti;                                       
dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine             
le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o               
delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma             
restando l'applicazione dell'articolo 635 del Codice penale;                    
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad             
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle             
modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica                 
lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle              
Regioni anche con le norme sulla tassidermia;                                   
ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.                                 
2. Se le Regioni non provvedono entro il termine previsto                       
dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le           
rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e               
delle Foreste assegna alle Regioni stesse novanta giorni per                    
provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare                
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa                 
marina del continente e delle due isole maggiori; le Regioni                    
provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da                
tasse.                                                                          
3. La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle            
rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri              
dagli stessi.".                                                                 
2) Il testo dell'art. 15 della Legge n. 157 del 1992, citata alla               
nota all'art. 3, e' il seguente:                                                
"Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata           
della caccia                                                                    
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano                              
faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata               
della caccia, e' dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da            
determinarsi a cura della Amministrazione regionale in relazione alla           
estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla               
tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.                                     
2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al                
comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle           
tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.                          
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo           
stesso l'esercizio dell'attivita' venatoria deve inoltrare, entro               
trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al            
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi              
dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla stessa e'               
esaminata entro sessanta giorni.                                                
4. La richiesta e' accolta se non ostacola l'attuazione della                   
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E'                  
altresi' accolta, in casi specificatamente individuati con norme                
regionali, quando l'attivita' venatoria sia in contrasto con                    
l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche'            
di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di            
ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo            
ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.            
5. Il divieto e' reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti            
da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali              
delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area                  
interessata.                                                                    
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e'                
vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,                   
esercitare l'attivita' venatoria fino al venir meno delle ragioni del           
divieto.                                                                        
7. L'esercizio venatorio e', comunque, vietato in forma vagante sui             
terreni in attualita' di coltivazione. Si considerano in attualita'             
di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacce da seme; i                  
frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino              
alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche'            
a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.                   
L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni           
in attualita' di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le             
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a            
livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione            
all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o                     
intensive.                                                                      
8. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da              
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza              
non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il             
cui letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di           
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in                
vigore della presente legge e quelli che si intendera'                          
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti                
uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al              
presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate                     
tabellazioni esenti da tasse.                                                   
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della            
quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di             
cui all'articolo 10, comma 3.                                                   
10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con                
presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le                   
particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e                
stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e' vietato                
nonche' le modalita' di delimitazione dei fondi stessi.                         
11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati              
per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della              
presente legge nella stagione venatoria, 1994-1995, il Ministro                 
dell'Agricoltura e delle Foreste provvede in via sostitutiva secondo            
le modalita' di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire              
dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma                        
dell'articolo 842 del Codice civile si applicano esclusivamente nei             
territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia             
ai sensi degli articoli 10 e 14.".                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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