REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2001, n. 16

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"

          Art. 8                                                                
Riconoscimento degli Itinerari gia' esistenti                                   
1. Gli Itinerari gia' costituiti, che intendono ottenere il                     
riconoscimento regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/00,                 
devono uniformarsi ai requisiti ed agli standard di qualita' previsti           
nel presente Regolamento.                                                       
2. Alla domanda di riconoscimento dovra' essere allegata la                     
documentazione di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente                       
Regolamento.                                                                    
3. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere positivo del             
Comitato tecnico e sulla base delle osservazioni presentate dalle               
Province interessate per territorio, provvede al riconoscimento entro           
120 giorni dalla presentazione della domanda.                                   
4. Gli Itinerari riconosciuti ai sensi del presente articolo, possono           
accedere ai contributi previsti all'art. 8 della L.R. 23/00, purche'            
non abbiano gia' usufruito di precedenti finanziamenti per le                   
medesime finalita'.                                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina