REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

     PARTE PRIMA                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
   E NORME DI PRINCIPIO                                                         
       TITOLO II                                                                
    NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI                                       
     E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE                                      
          Art. 8                                                                
Mobilita' del personale                                                         
(aggiunto comma 6 bis da art. 51,                                               
L.R. 28 febbraio 2000, n. 15)                                                   
1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di Commercio,                 
Industria, Artigianato e Agricoltura di funzioni previste dalla                 
presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il           
trasferimento del relativo personale.                                           
2. Il trasferimento del personale regionale e' disposto con decreto             
del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie           
locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e               
sentita la Camera di Commercio competente per territorio                        
relativamente al personale ad essa trasferito.                                  
3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce             
in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio             
tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli             
Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le           
loro dotazioni organiche.                                                       
4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed                   
economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa                     
l'anzianita' gia' maturata.                                                     
5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi,                
secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.                        
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel              
rispetto di quanto previsto dal DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e dai               
contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di              
rendere piu' funzionali i trasferimenti, la Regione puo' definire               
percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.               
6 bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente                 
articolo e di cui al comma 1 dell'art. 238, sono a carico della                 
Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la                        
determinazione di tali oneri e le modalita' per il riparto tra i                
soggetti destinatari del personale trasferito.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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