REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

          Art. 8                                                                
Risanamento infrastrutture di trasporto                                         
1. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447           
del 1995 e in conformita' al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29             
novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle            
societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e               
delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di                       
contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta              
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la                  
Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di              
tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la                  
predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle                  
modalita' utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.               
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle                
azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della               
Legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori                     
tecnologie di mitigazione acustica, puo' stipulare intese ed accordi            
con le societa' e gli enti gestori di infrastrutture lineari di                 
trasporto.                                                                      
3. La Regione concorre alla definizione delle priorita' e dei criteri           
per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento                 
concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le                 
modalita' indicate nel DM 29 novembre 2000.                                     
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995,               
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:                                 
"Art. 10 - Sanzioni amministrative                                              
omissis                                                                         
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli           
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative                  
infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento             
dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e                  
presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del                  
rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con             
proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della             
presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'            
e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota              
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per           
le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture            
stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento             
del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'                     
determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio                
previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi                 
pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui              
all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della            
loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.".                      
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995,               
citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente           
articolo.                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il DM 29 novembre 2000, concerne Criteri per la predisposizione,             
da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di            
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi           
di contenimento e abbattimento del rumore.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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