LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 8
Risanamento infrastrutture di trasporto
1. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447
del 1995 e in conformita' al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29
novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle
societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e
delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di
contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la
Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di
tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la
predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle
modalita' utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle
azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della
Legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori
tecnologie di mitigazione acustica, puo' stipulare intese ed accordi
con le societa' e gli enti gestori di infrastrutture lineari di
trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorita' e dei criteri
per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento
concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le
modalita' indicate nel DM 29 novembre 2000.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 10 - Sanzioni amministrative
omissis
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e
presentare al Comune piani di contenimento ed abbattimento del
rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'
e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'
determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi
pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.".
Comma 2
2) Il testo del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995,
citata alla nota 2) all'art. 1, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
Comma 3
3) Il DM 29 novembre 2000, concerne Criteri per la predisposizione,
da parte delle societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi
di contenimento e abbattimento del rumore.