REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO II                                                        
            ORGANIZZAZIONE                                                      
              CAPO II                                                           
      Strutture speciali                                                        
          Art. 8                                                                
Segreterie dei Gruppi consiliari                                                
1. I Gruppi consiliari dispongono del personale necessario per lo               
svolgimento della loro specifica attivita' di studio, ricerca,                  
segreteria. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assume l'atto di              
cui all'articolo 9 tenendo presenti, oltre alla consistenza numerica            
dei Gruppi, l'esigenza comune ad ogni Gruppo dell'esercizio effettivo           
delle proprie funzioni.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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