REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO
Art. 8
Sostituzione della lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del R.R.
36/00
1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del R.R. 36/00 e' cosi'
sostituita:
"f) abbattimento di individuo di classe diversa da quella assegnata:
tale ipotesi e' valutata in funzione della gravita' della violazione
e puo' determinare la sospensione dalla graduatoria;".
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 novembre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del Regolamento
regionale n. 36 del 2000, citato alla nota 1) all'art. 1, era il
seguente:
"Art. 28 - Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria
1. La graduatoria dei cacciatori al cervo e' aggiornata, ogni anno,
tenendo in considerazione i seguenti criteri:
omissis
f) abbattimento di individuo di classe diversa da quella assegnata
con valori diversi in funzione della gravita': sospensione dalla
graduatoria per almeno un anno;
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Deliberazione della Giunta regionale n. 2383 del 12 novembre 2001.
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la
deliberazione della Giunta regionale n. 2383 del 12 novembre 2001 non
e' piu' soggetta al controllo governativo.