REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2001, n. 39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL R.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 36 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

          Art. 8                                                                
Sostituzione della lettera f) del comma 1   dell'art. 28 del R.R.               
36/00                                                                           
1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del R.R. 36/00 e' cosi'               
sostituita:                                                                     
"f) abbattimento di individuo di classe diversa da quella assegnata:            
tale ipotesi e' valutata in funzione della gravita' della violazione            
e puo' determinare la sospensione dalla graduatoria;".                          
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare              
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.                                  
Bologna, 13 novembre 2001  VASCO ERRANI                                         
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del Regolamento              
regionale n. 36 del 2000, citato alla nota 1) all'art. 1, era il                
seguente:                                                                       
"Art. 28 - Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria                   
1. La graduatoria dei cacciatori al cervo e' aggiornata, ogni anno,             
tenendo in considerazione i seguenti criteri:                                   
omissis                                                                         
f) abbattimento di individuo di classe diversa da quella assegnata              
con valori diversi in funzione della gravita': sospensione dalla                
graduatoria per almeno un anno;                                                 
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Deliberazione della Giunta regionale n. 2383 del 12 novembre 2001.              
A seguito delle modifiche apportate al Titolo V parte seconda della             
Costituzione, dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la              
deliberazione della Giunta regionale n. 2383 del 12 novembre 2001 non           
e' piu' soggetta al controllo governativo.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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