REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

          Art. 8                                                                
Comunicazioni                                                                   
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorita' per             
le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e              
del suo Presidente, nonche' le eventuali variazioni nella                       
composizione del Comitato stesso.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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