REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25

NORME PER LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E NOVEMBRE 2000

          Art. 8                                                                
Norme finanziarie                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa              
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel                 
bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilita'           
a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.            
31, a integrazione dei finanziamenti statali previsti dall'art. 4 bis           
della Legge n. 365 del 2000, comprensivi delle assegnazioni concesse            
in base all'Ordinanza del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2000,           
n. 3090 e successive modifiche e integrazioni.                                  
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".                                
2) Il testo dell'art. 4 bis della Legge n. 365 del 2000, citata alla            
nota 2) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.                              
3) L'ordinanza del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2000, n.               
3090 e' citata alla nota all'art. 1.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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