REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 8                                                                
Contenuto del programma                                                         
1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo             
strumento di programmazione, volto al coordinamento e                           
all'integrazione degli interventi per le politiche abitative. Il                
programma ha contenuti pluriennali ed e' approvato dal Consiglio                
regionale.                                                                      
2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati:               
a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i             
criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche                  
locali, dando comunque priorita' al recupero, acquisto o                        
realizzazione di alloggi di erp e di abitazioni destinate alla                  
locazione, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione                  
urbana;                                                                         
b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle              
previste dalla presente legge, e la percentuale massima di                      
finanziamento ammissibile;                                                      
c) i criteri generali relativi alle modalita' di ripartizione delle             
risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la           
realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari                
categorie sociali, tra le quali le forze dell'ordine ed i lavoratori            
in mobilita';                                                                   
d) i requisiti di ammissibilita' delle proposte comunali.                       
3. Il programma stabilisce altresi' i criteri generali per la                   
valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei              
contributi nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati                    
dall'art. 9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorita':                    
a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della               
Regione;                                                                        
b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione                   
dell'intervento.                                                                
4. Il programma definisce la procedura per la valutazione                       
dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i              
parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in                       
particolare, i seguenti indicatori:                                             
a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di               
attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire                         
l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;                
b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della                    
disponibilita' di alloggi sociali realizzati;                                   
c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle               
politiche abitative.                                                            
5. Il programma e' predisposto previa intesa con gli Enti locali,               
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi                 
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nonche' con la partecipazione            
delle parti sociali e delle altre istanze economiche e sociali,                 
nell'ambito della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, ai           
sensi dell'art. 34 della medesima legge regionale.                              
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota             
2) all'art. 1, e' riportato alla nota all'art. 6.                               
2) Il testo dell'art. 34 della L.R. n. 31 del 1999, citata alla nota            
2) all'art. 1, e' il seguente:                                                  
"Art. 34 - Conferenza regionale per l'economia e il lavoro                      
1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con            
provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859                    
costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le                 
associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di                 
consultazione delle associazioni economiche e sindacali.                        
Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalita'             
indicate ai sensi del comma 2.                                                  
2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la              
competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalita'            
di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.".             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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