REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

          Art. 8                                                                
Personale dell'Agenzia                                                          
1. Al fabbisogno di risorse umane da acquisire con contratto di                 
lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla             
Regione e distaccato presso l'Agenzia. La Giunta regionale, su                  
proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa                   
relativo a detto personale.                                                     
2. La Giunta regionale, al fine di assumere il personale di cui al              
comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il                
tetto di spesa.                                                                 
3. Il Direttore dell'Agenzia puo' stipulare secondo gli indirizzi               
definiti dalla Giunta regionale:                                                
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere            
coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del             
Codice civile;                                                                  
b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.                             
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b),             
nonche' delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di              
cui alla lettera b), l'Agenzia puo' avvalersi del supporto delle                
competenti strutture regionali.                                                 
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 2230 del Codice civile e' il seguente:                       
"Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale                                  
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale           
e' regolato dallo norme seguenti e, in quanto compatibili con queste            
e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.           
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".                              
Per seguenti si intendono i restanti articoli del Capo II del Titolo            
III del Libro IV del Codice civile.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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