REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

TESTO COORDINATO della L.R. 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 52 del 26 aprile 1999), con le modifiche apportate da: L.R. 28 febbraio 2000, n. 15 L.R. 24 marzo 2000, n. 22 L.R. 22 febbraio 2001, n. 5 L.R. 26 aprile 2001, n. 11 L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

     PARTE PRIMA                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
   E NORME DI PRINCIPIO                                                         
       TITOLO II                                                                
    NORME SULLA DECORRENZA DELLE FUNZIONI                                       
     E SUI TRASFERIMENTI DI BENI E RISORSE                                      
          Art. 7                                                                
Copertura degli oneri                                                           
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti                           
conferiti agli Enti locali e relative modalita'                                 
1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella            
parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al DLgs n.             
112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i              
DPCM di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e ai              
sensi dell'art. 7 del DLgs n. 112 del 1998.                                     
2. La Regione, con le disponibilita' determinate ai sensi del comma             
1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonche' al                  
finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine                  
corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle               
funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza                
dalla data di effettivo esercizio delle stesse.                                 
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2            
avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun DPCM                
emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della Legge n. 59 del 1997 e           
comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.             
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte                
concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali              
non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento               
delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse             
in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo             
di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle               
regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal                   
bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente.            
Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si              
tiene conto dei finanziamenti gia' previsti nel Bilancio pluriennale            
1998/2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di               
spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei bilanci                    
pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei              
vincoli e delle compatibilita' finanziarie del bilancio regionale.              
5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di                       
trasferimento delle stesse agli Enti locali.                                    
6. La legge di bilancio determina l'entita' delle spese per                     
l'attuazione della presente legge nella parte concernente la                    
riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese           
al comma 1. A tal fine e la' ove necessario, la legge di bilancio               
provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre             
le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13           
bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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