REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

              CAPO II                                                           
           Comunita' Montane                                                    
          Art. 7                                                                
Istituzione di nuove Comunita' montane                                          
e modifica delle delimitazioni territoriali   delle Comunita' montane           
esistenti                                                                       
1. Qualora sia istituita una nuova Comunita' montana, il Presidente             
della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformita' alle                
delimitazioni territoriali, indica i Comuni che ne fanno parte e                
costituisce la Comunita' stessa. Con il medesimo decreto sono                   
stabilite le procedure per l'insediamento  dell'organo                          
rappresentativo della Comunita' montana.                                        
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunita'              
montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio            
decreto, in conformita' alle delimitazioni territoriali indica i                
Comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti               
successori.                                                                     
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della                 
Comunita' montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta           
ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 267 del 2000. Tali                
organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.            
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla            
data di costituzione della Comunita' montana.                                   
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla            
scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino                
all'insediamento del nuovo Consiglio.                                           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 27 del DLgs n. 267 del 2000, citato              
alla nota all'art. 4, e' riportato alla nota all'art. 2.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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