LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 7
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 e dell'art. 238, comma
1, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il decreto di cui all'art. 2
della presente legge dispone, altresi', i trasferimenti del personale
regionale in comando per l'esercizio di funzioni delegate alla data
del 31/12/2000.
2. Per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al
trasferimento, possono essere stipulate apposite intese tra la
Regione e le Province, per l'utilizzo delle graduatorie risultanti
dai processi selettivi espletati dalla Regione in esecuzione dei
progetti speciali attuativi delle intese previste dall'art. 24 della
L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
3. L'art. 25 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e' cosi' sostituito:
"Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Il personale regionale in servizio presso i Servizi provinciali
Agricoltura e' trasferito alle Province con decreto del Presidente
della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente
articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle
proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal DLgs
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il
decreto di cui al comma 1, provvede alla soppressione delle strutture
organizzative denominate Servizi provinciali Agricoltura della
Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio
organico.
4. Le Province e le Comunita' Montane, attraverso convenzioni,
regolano l'utilizzo da parte delle Comunita' Montane delle unita' di
personale necessarie per l'esercizio delle funzioni in materia di
agricoltura, oppure, in subordine, delle corrispondenti risorse
finanziarie.".
4. Al comma 4 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, sono
soppresse le seguenti parole "definita dall'intesa di cui al comma 1
dell'art. 25".
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 26 e 27 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15;
b) il comma 4 dell'art. 238 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
c) gli articoli 8 e 11 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54;
d) l'art. 17 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7;
e) l'art. 23 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8 e del comma 1 dell'art. 238 della L.R. n. 3
del 1999, citata alla nota 1) all'art. 1, e' riportato
rispettivamente alle note 1) e 2) dello stesso articolo.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 24 della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota
3) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 25 della L.R. n. 15 del 1997, citata alla nota
3) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 25 - Trasferimento del personale alle Province
1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
la Regione stipula con ciascuna Provincia una intesa con la quale e'
regolato il trasferimento alle Province del personale regionale che
risulta assegnato ai Servizi provinciali Agricoltura. Il personale
residente in provincia diversa da quella di destinazione puo'
richiedere di permanere nell'organico regionale rimanendo
transitoriamente in posizione di comando presso la Provincia in cui
presta servizio.
2. L'intesa di cui al comma 1 individua i dipendenti da trasferire e
la decorrenza del trasferimento; essa concerne altresi' le
caratteristiche essenziali delle strutture organizzative e degli
organici, espressi in volumi finanziari, necessari alle Province per
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Tale intesa
individua inoltre un sistema dinamico per il mantenimento nel tempo
di una efficace corrispondenza tra le funzioni svolte e gli oneri
necessari per il relativo personale.
3. La decorrenza del trasferimento del personale e' fissata
dall'intesa entro i dodici mesi successivi dalla data della medesima,
allo scopo di favorire il perseguimento delle finalita' di
integrazione e sperimentazione di cui all'art. 24.
4. Al trasferimento, ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'art. 6 della
L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 (disciplina del rapporto di impiego
regionale), provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio
decreto.
5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4
specifica se il trasferimento e' disposto per l'esercizio delle
funzioni in materia di agricoltura ai sensi della presente legge,
ovvero in applicazione di quanto previsto al comma 7.
6. Il personale che a seguito dell'intesa di cui al comma 2 risulti
eccedente rispetto alle esigenze della gestione a livello provinciale
delle funzioni in materia di agricoltura, e' collocato nell'organico
regionale ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994,
n. 31 (riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale).
7. Il personale di cui al comma 6 puo' essere trasferito
consensualmente alle Province e alle Comunita' Montane per lo
svolgimento di altre funzioni, nei limiti e con gli effetti economici
previsti dalla legislazione regionale ed in particolare dal comma 2
dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 (ordinamento
dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna).
8. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente
articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle
proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal DLgs
3 febbraio 1993, n. 29 (razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego), e successive modifiche ed integrazioni.
9. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il
decreto di cui al comma 4, provvede alla soppressione delle strutture
organizzative denominate Servizi provinciali Agricoltura della
Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio
organico.
10. Le Province e le Comunita' Montane regolano, attraverso
convenzioni, l'utilizzo diretto da parte delle Comunita' Montane
stesse del personale necessario per l'esercizio delle funzioni in
materia di agricoltura. Detto personale risponde funzionalmente alle
Comunita' Montane.".
Comma 4
4) Il testo del comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 15 del 1997,
citata alla nota 3) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.
Comma 5
5) Il testo degli articoli 26 e 27 della L.R. n. 15 del 1997, citata
alla nota 3) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 26 - Diritti del personale trasferito
1. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 25 conserva la
posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del
trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata ed il
trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e fatti altresi'
salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in
quanto in vigore all'atto del trasferimento, e, comunque, fino al
nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, nonche' gli effetti
di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per
l'accesso alle qualifiche. Tale personale conserva altresi', fino
alla attribuzione degli incarichi disposta dalle Province,
l'indennita' relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le
incentivazioni alla mobilita' previste all'art. 23 della L.R. n. 28
del 1993.
3. Il personale trasferito potra', altresi', usufruire delle misure
di particolare flessibilita' previste, fino al 31 dicembre 1998,
dalla normativa regionale di cui alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2
(misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.
Art. 27 - Spese per il personale trasferito
1. Gli oneri relativi al personale trasferito ai sensi dell'art. 25
sono rimborsati dalla Regione fino alla data in cui detto personale
e' impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge, fatta salva l'applicazione del sistema dinamico di cui al
comma 2 del medesimo art. 25.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al
salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con
modalita' omogenee rispetto al complesso del personale regionale.".
6) Il testo del comma 4 dell'art. 238 della L.R. n. 3 del 1999,
citata alla nota 1) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 238 - Disposizioni transitorie
omissis
4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della
L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennita' di cui all'art. 27 della
medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed
e' calcolata in forma attualizzata.
omissis".
7) Il testo degli articoli 8 e 11 della L.R. n. 54 del 1995, citata
alla nota 5) all'art. 3, era il seguente:
"Art. 8 - Oneri per il personale trasferito
1. Gli oneri per il personale trasferito ai sensi della presente
legge per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di
formazione professionale sono a carico della Regione fino alla data
in cui detto personale e' impegnato per l'esercizio delle funzioni
delegate di cui alla presente legge.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al
salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con
modalita' omogenee rispetto al complesso del personale regionale.".
"Art. 11 - Trattamento economico del personale e incentivazione
1. Il personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 7
conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto
del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata ed il
trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal CCNL
(Contratto collettivo nazionale di lavoro), e fatti altresi' salvi
gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in
vigore all'atto del trasferimento, nonche' gli effetti di eventuali
procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle
qualifiche. Tale personale conserva altresi', fino alla scadenza
dell'incarico attribuito, l'indennita' relativa alla posizione
ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le
incentivazioni alla mobilita' previste all'art. 23 della L.R. 9
agosto 1993, n. 28.
2 bis. Il personale trasferito di cui al comma 1 e' considerato
appartenente ai ruoli regionali ai fini dell'applicazione degli artt.
2 e 3 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 "Misure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale".".
8) Il testo dell'art. 17 della L.R. n. 7 del 1998, citata alla nota
2) all'art. 6, era il seguente:
"Art. 17 - Oneri per il personale per l'esercizio delle funzioni
degli Enti locali
1. La Regione puo' corrispondere agli Enti locali che svolgono
funzioni in materia di turismo un finanziamento forfettario a
copertura degli oneri di personale, previa intesa con il Presidente
della Provincia o con il Sindaco.
2. Per l'individuazione degli enti cui corrispondere il finanziamento
di cui al comma 1 si fa riferimento agli enti destinatari di
trasferimento di personale effettuato ai sensi dell'art. 21 della
L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
3. L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalita' di
aggiornamento di tale importo e le modalita' di verifica della spesa.
L'importo e' calcolato sulla base dell'impegno previsto di risorse e
dei costi medi per qualifica del personale regionale.
4. Nelle more della approvazione delle intese di cui al comma 1, il
finanziamento forfettario per l'anno 1998 e' calcolato in misura pari
al finanziamento erogato per l'anno 1997 incrementato del tasso di
inflazione programmato per l'anno 1998.".
9) Il testo dell'art. 23 della L.R. n. 28 del 1993, citata alla nota
6) all'art. 3, era il seguente:
"Art. 23 - Incentivazioni
1. Al personale delle soppresse Aziende di promozione turistica
trasferito a norma dell'art. 21 e' corrisposto un compenso
incentivante una tantum previsto al comma 2 dell'art. 20 della L.R.
27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le normative vigenti
per l'incentivazione della mobilita' e le disposizioni che
regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a favore
del personale regionale operante in strutture organizzative soggette
a riordino determinato per legge.
2. Il compenso incentivante una tantum, fissato all'articolo 20 della
L.R. n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria rispetto a quella
indicata nel predetto articolo, qualora il trasferimento comporti nel
nuovo rapporto di impiego la perdita dell'integrazione del
trattamento di fine servizio di cui all'art. 1 della L.R. 14 dicembre
1982, n. 58. L'importo del compenso, compresa la maggiorazione, non
potra' risultare superiore a tre volte la misura fissata dal citato
art. 20 della L.R. n. 37 del 1990 ed e' calcolato in base a criteri
di proporzionalita' rispetto al servizio prestato. L'entita' della
maggiorazione ed i relativi criteri di calcolo sono definiti con
delibera della Giunta regionale. Al personale trasferito e'
riconosciuta la differenza del calcolo sul trattamento di fine
rapporto maturato fino al momento del trasferimento, con le modalita'
previste dall'art. 1 della L.R. n. 58 del 1982.".