LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 46
MODIFICHE ALLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO"
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31,
secondo comma, dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 dicembre 2001 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo del secondo comma dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Art. 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2400 del 12 novembre 2001; oggetto consiliare n. 2234 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2001;
pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 135 in data 22 novembre 2001;
assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8 del 28
novembre 2001, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula della consigliera Babini;
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 dicembre 2001,
atto n. 55/2001.