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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40
ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4
TITOLO II
STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA
CAPO I
Bilancio pluriennale
Art. 7
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese
conseguenti all'applicazione delle leggi gia' in vigore, nonche'
quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e
strutture regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle
prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale,
dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali
raggiunti.
2. Sono indicate altresi' le spese derivanti dall'ammortamento dei
mutui e prestiti gia' contratti, nonche', distintamente, quelle
derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di
autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validita' del
programma a norma del comma 3 dell'articolo 6.
3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti
interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base
alla programmazione regionale, ivi comprese, distintamente, le spese
derivanti dai mutui e prestiti, nonche' dai limiti d'impegno.
4. Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della
copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a
concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso
iscritte a norma dell'articolo 6, e il totale delle spese gia'
predeterminate previste a norma del comma 1 e della prima parte del
comma 2 del presente articolo.
5. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate in relazione alle
esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel
periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
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