REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

           TITOLO II                                                            
     STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                             
     FINANZIARIA                                                                
           CAPO I                                                               
Bilancio pluriennale                                                            
          Art. 7                                                                
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale                            
1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese                
conseguenti all'applicazione delle leggi gia' in vigore, nonche'                
quelle necessarie per l'ordinario funzionamento degli organi e                  
strutture regionali, nell'ammontare determinato tenendo conto delle             
prevedibili variazioni dei prezzi e, per le spese di personale,                 
dall'applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali           
raggiunti.                                                                      
2. Sono indicate altresi' le spese derivanti dall'ammortamento dei              
mutui e prestiti gia' contratti, nonche', distintamente, quelle                 
derivanti dall'ammortamento dei mutui e prestiti che si prevede di              
autorizzare e stipulare nel corso del periodo di validita' del                  
programma a norma del comma 3 dell'articolo 6.                                  
3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti                  
interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto in base           
alla programmazione regionale, ivi comprese, distintamente, le spese            
derivanti dai mutui e prestiti, nonche' dai limiti d'impegno.                   
4. Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della                  
copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, fino a             
concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso                
iscritte a norma dell'articolo 6, e il totale delle spese gia'                  
predeterminate previste a norma del comma 1 e della prima parte del             
comma 2 del presente articolo.                                                  
5. Nel bilancio pluriennale le spese sono indicate in relazione alle            
esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel            
periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni                     
quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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